Gli alberi non si possono abbattere se non esiste un rischio per l’incolumità. Ecco la sentenza
Gli alberi non si possono abbattere se non esiste un rischio per l’incolumità. Ecco la sentenza
Finalmente un giudice italiano ha stabilito che gli alberi vanno tutelati e che non se ne può ordinare l’abbattimento d’urgenza se non si dimostra che è proprio indispensabile per la pubblica incolumità.
Lo ha stabilito pochi giorni fa, dopo un procedimento durato due anni, il Consiglio di Stato con una bella sentenza (Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178) che è appena stata resa pubblica da Stefano Deliperi – storico giurista ambientalista – sul sito www.lexambiente.it.
La vicenda è presto detta:
A) Il 12 marzo 2020, su parere dei carabinieri forestali locali, il sindaco di Pont Canavese (Torino) emetteva una ordinanza urgente con la quale ordinava ai proprietari di abbattere un abete rosso secolare alto circa 29 metri, ravvisando in esso un pericolo imminente per la pubblica incolumità sulla viabilità pubblica e nell’abitato circostante.
B) I proprietari facevano ricorso al Tar Piemonte, che, tuttavia, a marzo 2021, respingeva il ricorso, ritenendo legittima l’ordinanza impugnata, atteso che “sia dalla relazione del Comando Forestale che dalla perizia agronomica commissionata dal Comune di Pont Canavese, può ricavarsi che il rischio di caduta o cedimento della pianta sia elevato, attuale e concreto, siccome intrinseco alle sue condizioni ed alla sua ubicazione”.
C) I proprietari proponevano appello al Consiglio di Stato per difetto di motivazione, eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti presupposti, ritenendo, invece, sulla base di una loro consulenza, che, in realtà, mancava e manca del tutto un grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
D) Per chiarire la situazione ed “acquisire una valutazione della reale stabilità dell’albero, alla luce dei protocolli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale”, il Consiglio di Stato ordinava una perizia la quale documentava che “i livelli di rischio si collocano al di sotto delle normali soglie di tolleranza ALARP (As Low As Reasonably Possible): ciò significa che tali rischi si collocano a livelli internazionalmente riconosciuti come accettabili, in quanto attualmente “i più bassi ragionevolmente possibili”. Certo, si aggiunge il “cosiddetto ‘rischio zero’ di caduta di un (qualsiasi) albero non esiste, come del resto esplicitato dalle ‘Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi” del Ministero dell’ambiente’. Ma, in questo caso -conclude il Consiglio di Stato – non esiste neppure un grave pericolo attuale che giustifichi una ordinanza d’urgenza per l’abbattimento dell’albero secolare. Tanto più che, dopo due anni di causa, l’albero in questione non ha accusato alcun minimo cedimento. E così annullava l’ordinanza del sindaco che veniva anche condannato alle spese.
Insomma, come conclude giustamente Deliperi, si tratta di “un’autorevole pronuncia giurisprudenziale in favore degli alberi e del buon senso”. Particolarmente importante, aggiungiamo noi, nel momento in cui il nostro paese si sta rimangiando alla grande tutte le sue promesse contro il fossile e la distruzione delle risorse non rinnovabili.