Verso l’addio alle mascherine anche sui mezzi pubblici: dove sono ancora necessarie
L’obbligo scade il 30 settembre. Potrebbe essere introdotta una raccomandazione a indossare il dispositivo di protezione in caso di assembramenti
Mascherine anti-Covid addio, si spera. A partire dal 30 settembre decadranno infatti le ultime restrizioni che erano state introdotte dal governo Draghi per contenere la diffusione del virus. Dal 1° ottobre non sarà dunque più necessario indossare le mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici, ossia autobus, metro e treni sia a breve sia a lunga percorrenza, ma anche nelle strutture mediche, inclusi ospedali, ambulatori medici e Rsa. Secondo quanto si apprende da fonti del ministro della Salute, tuttavia, si continua a discutere sull’eventuale raccomandazione a indossarla a discrezione personale e in via precauzionale, nel caso in cui ci si trovi in spazi pubblici affollati e nelle strutture mediche, in particolare modo per i soggetti più fragili. Diverso il discorso relativo all’uso della mascherina Ffp2 sul posto di lavoro. Già, perché il protocollo di sicurezza anti-Covid per i luoghi di lavoro del settore privato scadrà invece il 31 ottobre, e dunque l’uso del dispositivo di protezione individuale resta raccomandato soprattutto negli spazi chiusi, nel caso in cui non si possa mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Ma se le mascherine verranno progressivamente – si spera – archiviate, curva epidemiologica permettendo e salvo provvedimenti da parte del nuovo governo, attenzione al Green pass. Secondo le disposizioni attuali, riportate sul sito del governo relativo al certificato verde, il possesso del Green pass resta obbligatorio fino al 31 dicembre per tutti gli operatori sanitari, così come per i pazienti ricoverati in ospedale, nonché per gli ospiti in visita sia nelle strutture medico-ospedaliere, sia per l’accesso nelle residenze per anziani. Di conseguenza, per accedere a tali ambienti e strutture, in caso di mancato possesso della certificazione verde ci si dovrà sottoporre a tampone, il cui referto dovrà essere negativo, pena l’impossibilità d’accesso nei casi menzionati.