CONTRIBUTO E CREDITO D’IMPOSTA PER AUMENTARE LA QUALITÀ DELL’OSPITALITÀ TURISTICA
Il Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 ha introdotto due nuove misure a favore delle imprese del settore turistico finalizzate alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione delle strutture ricettive. Come previsto dalla Misura M1C3.4, investimento 2.1, del PNRR, per aumentare la qualità dell’ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane, per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 sono previsti a favore delle imprese turistiche :
◦ un credito d’imposta;
◦ un contributo a fondo perduto (fruibile indipendentemente dal credito d’imposta o cumulativamente).
Il Ministero del Turismo, con un avviso pubblico del 23 dicembre 2021, ha definito le modalità applicative per usufruire degli incentivi, individuando l’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione e le modalità di utilizzo dei benefici. Gli interventi agevolabili sono stati invece dettagliati nel provvedimento pubblicato il 4 febbraio 2022.
L’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle due misure agevolative:
⁃ gli alberghi;
⁃ strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
⁃ le strutture ricettive all’aria aperta;
⁃ le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari;
⁃ i complessi termali;
⁃ i porti turistici;
⁃ i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.
SPESE AGEVOLABILI
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto spettano con riferimento alle spese sostenute per eseguire i seguenti interventi:
⁃ incremento dell’efficienza energetica delle strutture, come previsto dall’articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del ministro dello Sviluppo economico, che dettaglia anche i requisiti tecnici minimi;
⁃ riqualificazione antisismica e quelle per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio. In entrambi i casi, il miglioramento antisismico dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.
⁃ eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del DPR n. 503/96, come la sostituzione di finiture o interventi di natura edilizia più rilevante (scale ed ascensori, rampe interne ed esterne agli edifici, servoscala o piattaforme elevatrici), realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari, sostituzione di impianti sanitari esistenti, sostituzione di serramenti interni, sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità, opere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari;
⁃ interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia, manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, funzionali alla realizzazione dei precedenti lavori;
⁃ realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature/apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000;
⁃ spese per la digitalizzazione.
Tale elenco è stato integrato con successivo avviso dell’11 febbraio 2022, che ha incluso tra le spese agevolabili anche gli impianti fotovoltaici.
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2024.
Gli interventi agevolabili devono essere inoltre:
⁃ eseguiti nel rispetto “dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ex Legge n. 18/2009;
⁃ conformi alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17, Regolamento UE n. 2020/852.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è pari fino all’80% delle spese ammissibili sostenute – in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR – per la realizzazione degli interventi agevolabili.
La disposizione è applicabile anche agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi il 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. Agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 79, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in merito al credito d’imposta riqualificazione/miglioramento delle strutture ricettive turisticoalberghiere.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta:
⁃ è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);
⁃ è fruibile a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati
⁃ è cedibile in tutto o in parte a soggetti terzi, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari;
⁃ non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi dell’articolo 61, TUIR ed ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ai sensi dell’articolo 109, comma 5, TUIR.
Inoltre, non operano i limiti annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali (2.000.000 dal 2021) e dei crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (250.000 euro).
Il Ministero del Turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e del relativo ammontare, unitamente a quello del contributo a fondo perduto.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un massimo di 40.000 euro, aumentabile, anche cumulativamente
⁃ fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
⁃ fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa/società abbia i requisiti previsti dall’art. 53, D.Lgs. n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
⁃ fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese con sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il limite massimo del contributo, ricorrendo tutte le predette condizioni, è di 100.000 euro.
Il bonus è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, previa domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fronte della presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da banche/ assicurazioni/intermediari finanziari o di cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti/con bonifico/in assegni circolari/ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.
Il riconoscimento del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non tassazione ai fini IRPEF/IRES/IRAP, non ecceda l’importo dei costi sostenuti.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze per il riconoscimento delle agevolazioni dovranno essere trasmessa telematicamente attraverso una apposita piattaforma informatica online..
Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato il 16 febbraio 2022, ha stabilito la tempistica di avvio e accesso alla piattaforma per la presentazione delle istanze. In particolare:
⁃ a partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
⁃ a partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.
Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno 30 giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione per una sola struttura oggetto di intervento.
I benefici saranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili.
L’esaurimento delle risorse sarà comunicato dal Ministero del Turismo con avviso pubblicato sul proprio sito.
Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il Ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono riconosciute previa presentazione telematica di un’apposita domanda, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la fruizione delle stesse. Gli incentivi in esame sono erogati, secondo l’ordine cronologico delle domande nel limite di:
⁃ 100 milioni di euro di per il 2022
⁃ 180 milioni di euro per il 2023 e 2024
⁃ 40 milioni di euro per il 2025
con una riserva del 50% dedicata agli interventi finalizzati al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
L’esaurimento delle risorse è comunicato dal Ministero del Turismo con un avviso pubblicato sul proprio sito Internet.
Per le misure agevolative rilevano le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis” e dalla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. I contributi, usufruiti nel rispetto delle predette condizioni/limiti, non possono essere cumulati con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Il Ministero del Turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro Nazionale Aiuti di Stato.
REVOCA DEGLI INCENTIVI
Gli incentivi, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, sono revocati nel caso in cui venga accertata l’insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi ed in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e di cessazione dell’attività.